Art. 3

LEGGE 12 novembre 1964, n. 1242

In vigore dal 18 dic 1964
L' del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente: "L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali. Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G. Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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