Art. 2
In vigore dal 15 nov 1964
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141#art-2