Art. 1
LEGGE 17 ottobre 1964, n. 1038
In vigore dal 17 nov 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1 luglio 1963, è modificato come appresso:
"Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".
Per le liquidazioni della indennità postsanatoriale già avvenute a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, per la durata di nove mesi, il pagamento degli ulteriori tre mesi di indennità avviene su domanda degli interessati da presentarsi all'I.N.P.S. nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-10-17;1038#art-1