Art. 1
LEGGE 9 ottobre 1964, n. 990
In vigore dal 12 nov 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo e il secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1 maggio 1941, n. 422, e con il regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, sono sostituiti dal seguente:
"Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti".
Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per l'interno" sono sostituite con le altre: "Il Ministro per la sanità".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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