Art. 1
LEGGE 6 ottobre 1964, n. 982
In vigore dal 11 nov 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 ottobre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-10-06;982#art-1