Art. 2
LEGGE 29 settembre 1964, n. 871
In vigore dal 27 ott 1964
La disposizione di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-09-29;871#art-2