Art. 2
In vigore dal 30 ott 1964
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 19 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - SARAGAT - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - MEDICI - DELLE FAVE - MATTARELLA - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-09-19;891#art-2