Art. 1
LEGGE 15 settembre 1964, n. 764
In vigore dal 8 ott 1964
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addì 15 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-09-15;764#art-1