Art. 1
In vigore dal 24 set 1964
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addì 15 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-09-15;762#art-1