Art. 17

LEGGE 15 settembre 1964, n. 756

In vigore dal 23 set 1964
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Milano, addì 15 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - FERRARI AGGRADI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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