Art. 17
LEGGE 15 settembre 1964, n. 756
In vigore dal 23 set 1964
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addì 15 settembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - FERRARI AGGRADI
- REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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