Art. 10

LEGGE 10 agosto 1964, n. 718

In vigore dal 20 set 1964
È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO - DELLE FAVE - MARIOTTI - GUI - TREMELLONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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