Art. 10
LEGGE 10 agosto 1964, n. 718
In vigore dal 20 set 1964
È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - DELLE FAVE - MARIOTTI - GUI - TREMELLONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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