Art. 1
LEGGE 5 luglio 1964, n. 625
In vigore dal 18 ago 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1964
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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