Art. 1

LEGGE 5 luglio 1964, n. 625

In vigore dal 18 ago 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. A decorrere dall'anno scolastico 1964-65, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo; alla medesima classe possono accedere, attraverso prova integrative di italiano e di matematica, anche coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1964 MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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