Art. 2
LEGGE 28 giugno 1964, n. 444
In vigore dal 15 lug 1964
La spesa dello Stato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 è stabilita come segue:
Parte effettiva................................ L. 3.126.048.246.021 Movimento di capitali.......................... " 137.916.704.276
------------------ L. 3.263.161.950.297
------------------
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