Art. 2

LEGGE 23 giugno 1964, n. 433

In vigore dal 1 lug 1964
Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1 luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, è prorogato al 1 luglio 1965.
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