Art. 1

LEGGE 21 giugno 1964, n. 465

In vigore dal 21 lug 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della già denominata "laurea in chimica e farmacia", sono altresì ammessi i laureati in farmacia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1964 SEGNI MORO - MANCINI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;465#art-1

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