Art. 1
LEGGE 21 giugno 1964, n. 465
In vigore dal 21 lug 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della già denominata "laurea in chimica e farmacia", sono altresì ammessi i laureati in farmacia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 giugno 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-06-21;465#art-1