Art. 2

LEGGE 21 giugno 1964, n. 461

In vigore dal 19 lug 1964
Il finanziamento di cui all' della legge 9 gennaio 1962, n. 1, può essere concesso, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi già in esercizio di stazza lorda non superiore a 1.500 tonnellate e di età non superiore a dieci anni. Qualora l'acquisto si riferisca a nave di età superiore ad anni cinque, la durata massima, di anni dieci del finanziamento è ridotta di altrettanti anni di quanti l'età della nave supera gli anni cinque. Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima - per la durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.
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