Art. 2

LEGGE 31 maggio 1964, n. 357

In vigore dal 21 giu 1964
Dopo l' della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente "Art. 2-bis. - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonchè nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo . Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonchè i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile. L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge. La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente può essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei".
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