Art. 2

LEGGE 20 maggio 1964, n. 346

In vigore dal 19 giu 1964
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. All'onere di lire 335 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per il suddetto periodo, concernente il fondo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1964 SEGNI MORO - SARAGAT - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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