Art. 2
In vigore dal 19 apr 1964
Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 aprile 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-04-12;191#art-2