Art. 2

In vigore dal 19 apr 1964
Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - MEDICI - MATTARELLA - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1964-04-12;190#art-2

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