Art. 29

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Nomina ad applicato aggiunto La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei requisiti generali previsti per la ammissione agli impieghi civili dello Stato dall' del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Il concorso ha luogo in Roma ed è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato. Gli esami comprendono due prove scritte, una prova orale e una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso. Le prove scritte hanno per oggetto: 1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo; 2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea. La prova pratica di dattilografla consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura. Per essere ammessi alla prova facoltativa, il candidato deve aver conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie. La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.
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