Art. 1
LEGGE 25 marzo 1964, n. 206
In vigore dal 8 mag 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituito presso l'Associazione italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto:
1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero della sanità;
3) da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.
I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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