Art. 6

LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543

In vigore dal 15 dic 1963
I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento. Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall' della legge 11 luglio 1956, numero 734.
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LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543 (Art. 6 Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e) — Testo vigente | Portale Normativo