Art. 4

LEGGE 5 marzo 1963, n. 292

In vigore dal 11 apr 1963
Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1963 SEGNI FANFANI - JERVOLINO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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