Art. 1

In vigore dal 30 giu 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; 2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; 3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;806#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo