Art. 1
In vigore dal 30 giu 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961:
1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi;
2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi;
3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;806#art-1