Art. 2

In vigore dal 5 giu 1963
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 33 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 marzo 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;674#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952. — Testo vigente | Portale Normativo