Art. 1

In vigore dal 18 mag 1963
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962.
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