Art. 3

LEGGE 28 febbraio 1963, n. 306

In vigore dal 13 apr 1963
All'onere di lire 1.590 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede con corrispondere riduzione del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 28 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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