Art. 29

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441

In vigore dal 26 mar 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - JERVOLINO - BOSCO - TREMELLONI - TRABUCCHI - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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