Art. 29
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441
In vigore dal 26 mar 2021
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO - BOSCO - TREMELLONI - TRABUCCHI
- RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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