Art. 6

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 259

In vigore dal 7 apr 1963
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1133, sono sostituiti dai seguenti: "Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei prodotti compresi nell'articolo 1 del regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione e dell'operazione entro il termine di validità del certificato stesso. La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per l'industria e il commercio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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