Art. 3

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 377

In vigore dal 18 apr 1963
La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;377#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo