Art. 1

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 224

In vigore dal 24 apr 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: "Il sindaco è tenuto a rilasciare, alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;224#art-1

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