Art. 2

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 242

In vigore dal 5 apr 1963
L'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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