Art. 3
LEGGE 15 febbraio 1963, n. 241
In vigore dal 5 apr 1963
Gli impiegati appartenenti al ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al quadro 46/ a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici istituiti dallo articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.
L'inquadramento nell'uno o nell'altro ruolo di nuova istituzione è disposto dal Consiglio di amministrazione del personale, il quale terrà conto anche delle aspirazioni degli interessati.
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