Art. 2

In vigore dal 27 apr 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - ANDREOTTI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449#art-2

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