Art. 1
In vigore dal 21 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-02-06;405#art-1