Art. 1

In vigore dal 14 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo