Art. 1
In vigore dal 14 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-06;317#art-1