Art. 4

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 73

In vigore dal 8 mar 1963
Il personale dell'Azienda monopolio banane che abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli organici di cui all' può, secondo le disposizioni di legge, riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio non di ruolo prestato presso l'Azienda ed altre Amministrazioni dello Stato, anteriormente all'inquadramento in ruolo organico. Per il personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, per essere collocato nei ruoli speciali transitori, il contributo di riscatto, per il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1 maggio 1948, è calcolato sulla retribuzione goduta alla stessa data. Per i periodi successivi detto contributo è calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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