Art. 10
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 53
In vigore dal 2 mar 1963
L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:
"L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie".
Storico versioni
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