Art. 2
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 102
In vigore dal 14 mar 1963
Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-03;102#art-2