Art. 2

In vigore dal 12 apr 1963
Piena ed intera esecuzione è data, alla, Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI BOSCO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;300#art-2

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