Art. 6
LEGGE 27 gennaio 1963, n. 19
In vigore dal 5 feb 1963
Indennizzo per espropriazione
In caso di espropriazione per pubblica utilità, il conduttore può avvalersi delle norme di cui agli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del precedente .
Sull'indennità di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all' viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo.
Nel corso del giudizio di cui al comma precedente l'autorità giudiziaria può disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennità di espropriazione.
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