Art. 1
LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26
In vigore dal 21 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Con effetto dal 1 luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorchè reggenti di ricevitorie.
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