Art. 4
LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15
In vigore dal 1 gen 1963
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60 per conto della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
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