Art. 6

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 27 ago 1966
I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attività - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti. L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale: a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità; b) al compimento dell'età prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'età fissata dall' della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia; c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N.613 .
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