Art. 2
In vigore dal 26 feb 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente e allo scambio di Note tra l'Italia e la Somalia relativo alla circolazione monetaria in Somalia, del 1 luglio 1960, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;37#art-2