Art. 2

In vigore dal 23 feb 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 14 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - GUI FOLCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;35#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e il Peru' concluso a Lima l'8 aprile 1961. — Testo vigente | Portale Normativo