Art. 2
In vigore dal 23 feb 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 14 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - GUI FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;35#art-2