Art. 2

In vigore dal 7 mar 1963
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 10 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1940#art-2

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