Art. 25
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
In vigore dal 14 feb 1963
Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.
L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio.
Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli , il presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.
Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il Tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.
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