Art. 2

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643

In vigore dal 12 dic 1962
Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con urto o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell', le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo